E’ uscita in libreria l’edizione 2016 del Manuale della Simone per preparare l’Esame Promotore

v56Il 20 Febbraio è uscita in libreria l’edizione 2016 de “Il Nuovo Promotore Finanziario”, Simone Edizioni Giuridiche, manuale completo per la preparazione dell’esame APF per Promotore Finanziario, di Angelo Battagli in linea con i contenuti dei quesiti ufficiali APF 2016.

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Di seguito l’introduzione a questa edizione:

Nell’era dei tassi sotto zero l’industria del risparmio gestito detta i tempi e i ritmi per raccogliere la fiducia dei risparmiatori.

Attraversiamo un periodo di cambio epocale dove i bond, un tempo considerati rendimenti senza rischi, sono oggi rischi senza rendimento (Warren Baffett), dove i «pasti gratis» del settore obbligazionario sono stati demoliti da mercati poco rispettosi delle tradizioni più arcaiche legate al risk free, di cui si sono celebrati ormai i funerali.

Il risultato? La riscoperta della consulenza finanziaria cucita sulle necessità e le prospettive dei risparmiatori senza sconti e tabù. L’attenzione, in assenza di appetibili rendimenti prima legati alla liquidità (nel 2007 retribuita fino al 4%) e a titoli di Stato, si è progressivamente spostata su strumenti diversificati, flessibili e naturalmente di livello di rischio differenti.

Il fragile sistema bancario, privo di una identità consolidata nel tempo come dimora di depositi e investimenti, necessita di una riforma e di una rivoluzione che lentamente inizia a vedersi verso l’industria del credito, tra l’altro in forte ritardo su una rivoluzione annunciata da tempo.

La consulenza si sta facendo spazio, riqualificando una professione che necessita della giusta attenzione. Vuoi chiamarlo personal financial advisor o familiy office oggi il promotore sa fare di fatto la differenza rispetto all’amorfa e asettica consulenza di sportello. La professione è in forte evoluzione e il futuro della consulenza in Italia si sta spostando verso l’affermazione di un modello a parcella. Un’evoluzione favorita dall’entrata in vigore della Direttiva Mifid 2 che cambierà radicalmente il modo di far consulenza in Italia. Dal 2016, poi, le novità riguardano anche la denominazione della figura professionale: la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, infatti, che, dal 1° gennaio 2016, l’Albo unico dei promotori finanziari diventa «Albo unico dei consulenti finanziari». La figura del promotore finanziario (che diventa consulente finanziario) dovrà affrontare non poche sfide, dalla alta specializzazione nella personalizzazione dei servizi di base al valore aggiunto che occorre fornire per una consulenza altamente qualificata.

Ebbene, solo un’abilitazione ottenuta superando un esame ostico, frutto di uno studio attento e scrupoloso, può garantire l’acquisizione di quel solido e trasversale background teorico, necessario per svolgere l’attività di promotore in modo professionale e competente.

Sulla scorta di questa esigenza, nasce la quattordicesima edizione del manuale del Promotore Finanziario, che tratta approfonditamente tutte le materie oggetto della prova valutativa e pertanto si indirizza, oltre che naturalmente agli aspiranti promotori, anche ai formatori e agli operatori finanziari che vogliano «saperne di più» sul mondo della finanza.

In calce ad ogni capitolo un utile questionario che ricalca le domande proposte in sede d’esame.

A corredo del volume il software di simulazione della prova valutativa con i quiz ufficiali APF aggiornati al 2016 scaricabili gratuitamente tramite QR-code posto in coda al volume.

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Ecco quando sarà operativo l’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (e l’esame semplificato per gli Agenti Assicurativi)

Intervistato a margine del PfExpo che si sta tenendo in queste ore a Milano, il direttore generale di Apf, Giuseppe Capobianco, spiega alle telecamere di Bluerating quanto manca a rendere operativo l’Albo Unico e quali sono i passaggi che devono essere ancora definiti. “È difficile fare una prevesione su quando dovrebbe entrare nella vita di tutti i giorni dei consulenti”, ha detto, “ma siamo fiduciosi che ciò possa avvenire nella seconda metà del 2016”.

Fonte: Bluerating

Contributi Consob e Apf, nessun aumento per i pf

APFConsobUna buona notizia per i professionisti iscritti all’Albo dei promotori finanziari al 2 gennaio 2016, che dovranno sostenere un esborso contributivo in linea con l’anno precedente e pari a complessivi 178 euro.

COSTO INALTERATO – Una buona notizia per i pf: nessun aumento, rispetto allo scorso anno, per i contributi previsti nel 2016 e collegati allo svolgimento della professione. Com’è noto, il 15 aprile 2016 è il termine ultimo per il pagamento sia del contributi di vigilanza alla Consob che per il “contributo quota annuale” per l’Apf. Ebbene, i promotori iscritti all’Albo di categoria al 2 gennaio 2016 continueranno a pagare 93 euro, secondo quanto fissato dalla authority presieduta da Giuseppe Vegas (nella foto) con delibera n. 19460 (“Determinazione, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l’esercizio 2016”). Mentre i promotori finanziari iscritti all’Albo unico dei promotori finanziari (anche se non operativi), alla stessa data del 2 gennaio 2016, saranno tenuti a versare all’Apf il contributo “quota annuale” di 85 euro, rimasto inalterato rispetto al 2015, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo precompilato (Mav) che sarà disponibile entro il 15 marzo 2016.

IL SUPER CONTRIBUTO DI APF A CONSOB – Non solo i pf, anche l’Organismo dei promotori finanziari dovrà versare un contributo annuale alla Consob – ben più robusto – entro il prossimo 28 febbraio, per un esborso pari a 338.145 euro.

Fonte: Bluerating

Esame Promotore: l’APF pubblica il calendario di tutte le sessioni d’esame del 2016

13 Gennaio 2016 – Delibera 722 Indizione delle sessioni prima, seconda, terza, quarta e quinta per l’anno 2016  della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari

L’APF ha comunicato oggi che sono indette per l’anno 2016 le sessioni I, II, III, IV e V della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari. Si prevedono appelli nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, nelle sedi di Roma, Milano, Venezia e Palermo, secondo il calendario stabilito.

Il calendario degli esami per l’iscrizione alla prova, completo delle informazioni relative alle sedi e alle date di svolgimento della prova, è disponibile qui di seguito:

Calendario 2016 esami APF

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione alla prova valutativa per uno degli appelli previsti e l’invio può essere effettuato  fino alla chiusura del termine di presentazione della domanda indicato nel Bando.

La domanda di partecipazione va presentata utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul portale dell’APF, nell’area riservata agli aspiranti promotori accessibile cliccando qui.

L’avviso di indizione per il 2016 delle prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei promotori è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12 gennaio.

Il testo del bando con i requisiti di ammissione, le materie d’esame, i criteri di valutazione della prova, nonché le sessioni, gli appelli, le date, le sedi e le modalità di svolgimento della stessa è consultabile su questo sito.

Consulta il bando

L’APF comunica anche due importanti novità caratterizzano le prove valutative calendarizzate nel 2016:

  • 5 sessioni di esame: le prove valutative APF si svolgeranno mensilmente alternando le sedi di Milano e di Roma, a partire dal mese di marzo con l’esclusione di agosto. È inoltre previsto un appello annuale nelle sedi di Palermo e di Venezia.
  • nuovi supporti tecnici: gli esami si svolgeranno su postazioni dotate di tablet e non più su personal computer fissi, come avvenuto dal 2009 al 2015.

 

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Per diventare promotore si dovrà pagare nel 2016 una nuova tassa da 168 euro

200 euro

Insieme alla costituzione dell’Albo Unico la Legge di Stabilità introduce una nuova tassa di concessione governativa di 168 euro a carico di coloro che intendono iscriversi dal 1° Gennaio 2016 all’attuale Albo dei promotori finanziari (Apf) e futuro Albo dei consulenti finanziari.

Già viene introdotto un nuovo balzello per i neo consulenti finanziari, sebbene occorrerà ancora attendere la modifica del Regolamento Intermediari e alcune delibere Consob per la creazione dell’Albo Unico che sarà suddiviso in tre sezioni distinte: i consulenti finanziari “abilitati all’offerta fuori sede” (gli attuali promotori finanziari), i consulenti finanziari “autonomi” (ovvero i consulenti fee only) e le società di consulenza finanziaria.

Gli agenti assicurativi e i mediatori creditizi già pagano questa tassa rispettivamente per l’iscrizione al Rui e all’Oam. Adesso la tassa una tantum viene estesa anche ai consulenti finanziari, che già come promotori sono tenuti a versare 100 euro per sostenere la prova valutativa per l’accesso alla professione e 300 euro per l’iscrizione all’Apf. Successivamente i promotori pagano ogni anno un contributo alla Consob, che nel 2015 era di 93 euro, e uno di 85 euro all’Apf.

I 168 euro non dovranno essere pagati se il soggetto chiederà il passaggio da un elenco all’altro dello stesso Albo. E’ tenuto a versarla anche  se l’ha pagata per l’iscrizione ad altri Albi, Elenchi o Ruoli e anche in caso di reiscrizione all’Albo, dopo una cancellazione (Solo nel 2015 si sono reiscritti all’Apf oltre 350 promotori).

Cosa si farà con questa tassa?

La Legge di Stabilità prevede il rilancio del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori previsto dal Dl 179 del 2007, ma mai attivato presso la Consob, che ha lo scopo di risolvere in via stragiudiziale le controversie tra intermediari finanziari e clienti in tema di investimenti. Il fondo sarà finanziato oltre che con la metà degli importi delle sanzioni irrogate dalla Consob, anche con una dote finanziaria, massimo di 250mila euro annui, derivante dalla “nuova” tassa di concessione governativa di 168 euro una tantum dovuta da tutti coloro che verranno iscritti all’Apf a partire dalla riapertura degli uffici già da lunedì.

Secondo le stime de Il Sole 24 Ore solo ipotizzando un numero di iscrizioni all’Apf in linea con quelle degli anni precedenti (la media annua degli ultimi sei anni è pari a 2536 soggetti), dal versamento di 168 euro pro capite è possibile stimare un gettito di 426mila euro annui. Il calcolo è anche prudenziale dal momento che non sono stati considerati i possibili nuovi iscritti derivanti dall’accesso facilitato al nuovo Albo previsto con la Stabilità 2016 per gli agenti assicurativi già iscritti al Rui e neanche i futuri iscritti alla nuova sezione dei consulenti finanziari autonomi.

Ma se c’è un limite massimo di 250mila annui per l’alimentazione del Fondo di garanzia, come saranno destinate le somme che l’Erario incasserà in eccedenza? I consulenti verseranno i 168 euro sul c/c postale 8003 intestato all’agenzia delle Entrate, che poi girerà tutto o parte alla Consob anche per altre finalità. Per esempio pe compensare il contributo che la Consob perderà una volta che la vigilanza sui singoli iscritti passerà all’APF che sarà trasformata nel nuovo “Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari”.

L’Albo unico dei consulenti finanziari è legge

ParlamentoIl Senato ha finalmente approvato l’attesissimo Albo unico dei consulenti finanziari insieme all’approvazione della legge di Stabilità 2016. su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Le sezioni dell’Albo saranno tre: i cosiddetti consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ovvero gli ex promotori finanziari), gli autonomi (questa la definizione che è emersa alla fine per gli indipendenti) e le società di consulenza finanziaria.

Gli agenti di assicurazione potranno iscriversi alla sezione che comprende i pf, ma previo esame semplificato. Si attendono adesso i regolamenti esecutivi di questa legge da parte dell’APF che daranno vita alla struttura del nuovo Albo e alle nuove modalità d’esame riservate agli agenti.

Fissato in € 85 il contributo 2016 da versare all’APF entro il 15 Aprile

APFRiportiamo il comunicato pubblicato ieri sul sito dell’APF: “Come da delibere  n. 720 e 721 del 18 dicembre 2015, i promotori finanziari iscritti alla data del 2 gennaio 2016 nell’Albo unico dei promotori finanziari (anche se non operativi) saranno tenuti a versare all’APF, entro il 15 aprile 2016, il contributo “quota annuale” di € 85 utilizzando esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV) che sarà disponibile entro il 15 marzo 2016.
Per avere informazioni in merito alla regolarizzazione del contributo quota annuale scaduto, si può contattare la competente Sezione Territoriale

Albo Promotori: il numero degli iscritti arriva a 55.000. Oltre 3.300 nuovi mandati da inizio anno

APFSfiorano le 55.000 unità il numero degli iscritti all’albo unico dei promotori finanziari. Stando ai dati di Apf consultati da AdvisorOnline.it, i promotori iscritti all’albo alla data del 27 novembre sono 54.802 di cui operativi (con mandato) 36.367, pari al 66% del totale.

I dati relativi ai mandati sottoscritti dagli intermediari autorizzati con i promotori, aggiornati all’11 dicembre, indicano invece da 4.906 rapporti aperti da inizio anno, di cui 3.331 nuovi mandati con neo-iscritti o iscritti prima del 2015 che non hanno mai avuto un rapporto e 1.575 “cambi di casacca” veri e propri (rispetto al dato fornito ad agosto, segnalano da Apf, si evidenzia una significativa diminuzione, dovuta essenzialmente a rettifiche).

I nuovi mandati sono per il 76% (pari a 2.539) da riferire a dipendenti di banca e per il restante 24% (792) ad agenti. Cresce la componente femminile all’interno della professione: le donne costituiscono il 37% (1.220) dei nuovi mandati; di queste, l’86% (1.047) si riferisce a operatrici di matrice bancaria.

Tutte le novità in arrivo del nuovo Albo

ConsulentiIl disegno di legge a firma del presidente della Commissione Finanze del Senato Mauro Marino sulla riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria a breve passerà all’esame dell’assemblea della Camera dei deputati per l’approvazione finale in seconda lettura e quindi alla luce delle modifiche introdotte verrà inviato in Senato, per la terza lettura.

 

Di seguito le principali novità:

  1. I promotori finanziari torneranno a chiamarsi consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Un cambiamento che ha il merito di riconoscere come l’attuale definizione di promotore finanziario sia ormai superata dalla prassi di mercato, in cui l’attività di consulenza è sempre più una componente fondamentale nella relazione con gli investitori.
  2. Tutti i professionisti della consulenza finanziaria, compresi i consulenti fee-only, saranno iscritti ad un unico albo risolvendo l’annoso problema della mancata costituzione dell’organismo previsto nel 2007 che doveva occuparsi della gestione dell’albo dei consulenti fee-only.
  3. L’APF Albo dei Promotori finanziari sarà ridenominato AUCF Albo Unico dei Consulenti Finanziari e sarà suddiviso in tre sezioni: promotori finanziari, consulenti finanziari fee-only, società di consulenza finanziaria.
  4. I consulenti finanziari indipendenti (su pressione dell’Anasf che ritiene che l’aggettivo indipendente è da riferire non al singolo consulente, ma alla modalità del servizio che può essere anche offerto, ove siano predisposti determinati presidi organizzativi, anche dal promotore) saranno denominati “consulenti finanziari autonomi” e i promotori finanziari consulenti finanziari autorizzati per l’offerta fuori sede.
  5. Per gli agenti assicurativi sarà previsto un esame semplificato per potersi iscrivere all’Albo.
  6. Passano dalla CONSOB all’attuale Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari APF le funzioni di vigilanza e i poteri disciplinari e sanzionatori sugli iscritti.

Esame semplificato per gli Agenti di Assicurazione che vogliono diventare promotori

ParlamentoConcluso alla Camera in commissione Finanze l’esame del Ddl 1559 con le norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria che porteranno ad un Albo Unico dei Promotori e dei Consulenti Finanziari indipendenti. Il testo, già approvato in Senato, sarà licenziato dalla commissione Finanza della Camera a fine novembre (dopo che altre commissioni avranno espresso i rispettivi pareri sul disegno di legge). Per l’avvio della discussione generale da parte dell’Assemblea si dovrà attendere la conclusione della sessione di Bilancio, al via a Montecitorio dalla prossima settimana.

Novità dell’ultimo minuto: la Commissione ha approvato l’emendamento depositato dal relatore, Giulio Cesare Sottanelli (agente assicurativo) di Scelta Civica.

La correzione approvata non è di poco conto e interviene anche sulla definizione dei “consulenti finanziari indipendenti”, trasformandola in “consulenti finanziari in regime di esenzione” e sugli agenti assicurativi persone fisiche, che potranno iscriversi all’Albo dei promotori finanziari (che si chiameranno consulenti finanziari autorizzarti per l’offerta fuori sede) sostenendo una prova valutativa semplificata in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.

Novità anche per il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, fermo al palo dal 2007, diventerà “Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori”, con la possibilità per i consumatori di accedere gratuitamente al diritto di risarcimento.

Cliccando qui potete scaricare il testo del Ddl 1559 con le norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria.

Di seguito il testo dell’emendamento approvato ieri:

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3 sostituire la parola: «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione»;
   b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell’albo di cui al comma 3, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui alla presente legge e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell’attività degli agenti di assicurazione, persone fisiche, iscritti nell’albo di cui al comma 3 quando gli stessi operano in forma societaria.»;

   c) al comma 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «indipendente» e «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione»;
   d) al comma 5 sostituire le parole: «del predetto provvedimento» con le seguenti: «della presente legge»;
   e) al comma 6, sostituire la parola: «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all’albo unico dei promotori finanziari tenuto dall’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono iscritti di diritto all’albo unico dei consulenti finanziari.»;
   f) sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
«7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, al fondo di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
8. All’articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’organismo di cui all’articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
   g) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. L’articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8.
(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).

  1. Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo di cui al primo periodo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura nonché, per la eventuale parte residua, l’adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, con l’importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L’impiego delle somme affluite al citato Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all’accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo di cui al presente comma, resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5-ter dell’articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al citato Fondo di cui al comma 1.
8-ter. Nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u), dell’articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all’articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l’organismo di cui all’articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis della presente legge, alle risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».
8-quater. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l’organo decidente di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell’articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l’organo indicato al primo periodo.»