Esame IVASS: Tutte le domande della prova scritta del 23 Ottobre 2024


Abbiamo appena reperito il questionario d’esame.

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Le risposte segnate dal candidato che ci ha inviato il questionario, non sono da quelle ritenute da noi corrette.

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70 thoughts on “Esame IVASS: Tutte le domande della prova scritta del 23 Ottobre 2024

  1. Organizzazione pessima.non possono fare aspettare tutta quella gente in piedi senza una sedia.tra i candidati c era gente in stato di gravidanza.vergogna..

  2. complimenti a Salvatore al suo staff preparato. Il corso è indispensabile per superare con ragionevole certezza l’esame. Le indicazioni precise ed i consigli mirati. Lo studio è fondamentale, ma con questo corso ci si pone nelle migliori condizioni per affrontarlo. Consigliato!!

  3. scusate ma la domanda sulla franchigia io l’ho interpretata con: al terzo non può essere opposta la franchigia quindi verrà liquidato per intero.

    Che ne pensate?

  4. La prova è stata estenuante date le modalità… La mancanza di organizzazione totale ha portato alla penalizzazione della prova stessa, la scarsa lucidità e fretta (data l’ora eccessivamente tarda) hanno influito non poco ed irrimediabilmente sul risultato finale.

  5. io nella 29 ho messo ho messo (A perché se non è specificata l esistenza di una contro assicurazione, in caso di premorienza, il contratto si estingue e l impresa acquisisce il premio versato

  6. Concordo sulla pessima organizzazione e gestione dell’evento che potrebbe forse indicare l’intenzione di voler rendere la prova molto difficile da superare nonostante fossero passati quasi otto mesi dal temine delle iscrizioni e quindi fossero noti i numeri dei partecipanti e le inevitabili necessità organizzative. Il mio personale timore è però rivolto al metodo di calcolo dei punteggi, vista la modalità imposta quantomeno articolata (non ben identificati lettori ottici…), nonché il fatto che i fogli risposte sono comunque da noi stati lasciati senza aver alcuna possibilità di verificare la loro “intoccabilità”, nonché poter eventualmente aver accesso al mio compito d’esame in caso di contestazione…di seguito le risposte che penso corrette. Grazie a tutti

    1-c       2-b       3-a       4-a       5-a       6-b       7-c             8-b       9-a       10-b     11-b     12-c    13-a             14-c     15-       16-a     17-c    18-a     19-b             20-c     21-b     22-a     23-a     24-c    25-b             26-c     27-b    28-c     29-       30-a     31-b             32-b     33-c    34-b     35-b    36-c    37-             38-c     39-       40-c     41-       42-c    43-a             44-       45-b    46-c     47-       48-       49-b             50-c

      • Quella assoluta, sottrae automaticamente la cifra della franchigia dal danno. Questo significa che in caso l’importo risulti inferiore sarà l’assicurato a pagare, ma se supera la franchigia si dovrà fare la differenza e la compagnia assicurativa rimborserà solamente l’eccedenza, il resto è a carico dell’assicurato, come domanda è abbastanza ambigua:

        in quanto anche se si rivale sull’assicurato, la Compagnia nel risarcire, risarcisce solo €1000,00 mentre €500 restano a carico dell’assicurato

      • Io sono d’accordo con la risposta “C” in quanto il danno a terzi potrebbe essere anche un danno a cose e, in caso di franchigia assoluto, il danno è risarcito al netto della franchigia, pertanto 1.000, nel caso specifico, e 500 a carico dell’assicurato.

  7. Sinceramente bisogna dire che un organizzazione del genere non è ammissibile, ho visto candidati abbandonare il padiglione prima dell’ inizio della prova perché esausti per la lunga attesa. Non è normale stare in fila per quattro ore. Non è normale svegliarsi alle 2 di notte per arrivare alle 8:30 ed aspettare 5 ore per iniziare la prova. Siamo stati trattati malissimo. Sono certo che molti degli errori che usciranno, saranno imputabili al malessere generato quella mattina. Si è arrivati alle 13:30 con nervosismo, mal di testa e poca concentrazione. Sono da denuncia. Scusate lo sfogo.

  8. È da reclamare la tempistica di accesso. Sinceramente fare un test dopo 5 ore di fila non porta il candidato nella forma psico-fisica adatta a poter svolgerlo con lucidità

    • Ma Certo oltre lo stess del test si aggiunge quello di perdere le coincidenze dei mezzi per tornare a casa e tutto il contesto non è assolutamente stato idoneo a svolgerlo con tranquillità nel migliore dei modi, viste le tante direttive, regolamenti a cui siamo sottoposti dovrebbero instituirne uno sullo svolgimento del test con anche qualche penalità a loro🤨

  9. salve ho purtroppo per l’ansia all’ultimo scritto no vicino ad una risposta sul foglio ufficiale e volevo sapere se è al 100% causa di annullamento della prova. Fatemi sapere grazie

  10. Secondo il parere di molti candidati alcune delle domande della prova erano molto ambigue, e dunque difficile trovare una risposta giusta da dare. Nello specifico: 8;29;35;40. L’anno scorso la stessa IVASS aveva annullato una domanda in quanto poco chiara e dando quindi di default 1 punto in più ad ogni candidato

    • sono d’accordo, la 8 certamente il vita ma vi sono limiti Antiriciclaggio sull’incasso delle polizze DNA E RCA.

      la 29 direi la C) ma non è specificato se esiste controassicurazione o meno come oggi troviamo in tutti i prodotti caso vita

      la 35 è certamente una delle due NO (A-B) : se il cliente firma e aderisce alla dematerializzazione , l’originale dei documenti è quello consegnato dematerializzato. Quindi si, te lo posso stampare, ma nei test “gratuitamente” era sbagliata. Non so come possa essere l’unica risposta giusta “a pagamento” se l’intermediario non fattura le stampe di cortesia, ( e non l’ho mai visto fare ) non essendo vietato dalla legge farlo gratuitamente.

      la 40 onestamente io non ho risposto perché non ricordavo con precisione.

      vedremo come va a finire, i ricorsi non mancheranno.

      • giusta la a

        Art. 120-quater. (( (Modalita’ dell’informazione).))((1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti: a) su supporto cartaceo; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; d) a titolo gratuito. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi: a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4; b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5. 3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo. 4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’utilizzo di un supporto durevole e’ appropriato rispetto alle modalita’ di distribuzione del prodotto assicurativo; e b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest’ultimo. 5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti: a) la fornitura delle informazioni e’ appropriata rispetto alle modalita’ di distribuzione del prodotto assicurativo; b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet; c) il contraente e’ stato informato mediante comunicazione telematica dell’indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; d) e’ garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto. 6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet e’ ritenuta appropriata rispetto alle modalita’ di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto. 7. L’IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.))

    • e nella 8 aggiungo: sei destinatario in qualità di intermediario anche se non distribuisci, ma la mandante i prodotti li avrà e tu hai il mandato

    • Concordo, nella 8 la risposta che volevano era la B secondo me, ma se per disciplina antiriciclaggio in generale facciamo riferimento anche agli incassi che rispettano determinate somme sia per RCA che per RE, anche se la normativa antiriciclaggio in italia non si applica alle polizze del ramo danni allora poteva essere anche la A .

      35-A

      40-B

    • rileggendo la domanda mi sa che la risposta è 1.500 perché parla di danno a terzi, anche io ho risposto la C ma a mente lucida mi sa che è la A. Voi cosa pensate?

      • Secondo me, rimane una domanda tendenziosa…

        La compagnia alla fine però risarcirà 1000 rientrano dei 500 che sono a carico dell’assicurato per un risarcimento del danno di 1500. L‘esborso della compagnia alla fin fine è di 1000 e non 1500.

      • la risposta corretta è la A poiche la franchigia mon è opponibile al terzo. la compagnia dovrà risarcire al terzi l’importo totale del danno subito e poi si rivarrà sull’assicurato per recuperare la franchigia.

        qualora il danno fosse stato all’assicurato allora la risposta corretta sarebbe stata la c.

      • La compagnia risarcisce 1000.

        Il terzo viene indennizzato di 1500.

        La risposta corretta sarebbe stata la A se fosse stata “Si, per 1500 di cui 500 a carico dell’assicurato” ad esempio.

        Se la A fosse giusta allora nella domanda il concetto di franchigia assoluta e relativa coinciderebbero ma così non è dato che la franchigia assoluta rappresenta l’importo a carico dell’assicurato.

        E’ una domanda che a mio modo di vedere potrebbe essere oggetto di ricorso.

      • guarda durante la giornata di studio tenutasi il 22 ottobre il concetto di franchigia è stato fissato a dovere… il terzo viene indennizzato per l’intero importo del danno dalla compagnia che poi si rivale sull’assicurato per recuperare la franchigia assoluta, che sicuramente resterà a carico dell’assicurato.

        cosa diversa in caso di franchigia relativa perchè comunque la compagnia indennizza l’intero importo del danno ma non si rivale sull’assicurato per recuperare la franchigia trattandosi di franchigia relativa.

      • FRANCHIGIA non opponibile al terzo danneggiato: fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’intero importo di 100, eseguito il pagamento la Compagnia chiederà all’assicurato il rimborso della FRANCHIGIA espressa in polizza. Il termine di prescrizione applicato ricordiamo essere di 2 anni, come da Art. 2952 Codice Civile.

      • Io ragiono così: con l’eccezione della RCAuto, in cui per norma si ha l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del responsabile del danno, l’assicurazione di responsabilità civile protegge il patrimonio dell’assicurato dalle pretese di terzi per danni da egli assicurato cagionati. L’articolo 1917 del codice civile, stabilisce: ” L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. ” . Quindi l’assicurato può richiedere il pagamento diretto e l’assicuratore ha comunque facoltà di procedere direttamente ma sia l’assicuratore che l’assicurato potrebbero non avvalersi di questa facoltà. In tal caso l’assicuratore sarebbe tenuto a risarcire il danno con esclusione della franchigia contrattualmente concordata. Sarà poi il responsabile a rifondere l’intera cifra al danneggiato. La domanda è certamente redatta in maniera contorta. Che sia un caso o intenzionale?

      • Ma qua nessuno discute che la compagnia debba risarcire 1500.
        Deve risarcire 1500 di cui 500 a carico dell’assicurato, quindi 1000+500.

      • L’esborso della compagnia è di 1000 euro in quanto i 500 restano a carico dell’assicurato, poi e’ vero che al terzo danneggiato vengono liquidati i 1.500 ma la domanda dice quanto risarcisce la compagnia? E’ molto sibillina la domanda…

      • “Se vogliamo concludere quello che dice il testo da dove hai preso l’argomento…”

        Dove non espressamente indicato che la FRANCHIGIA deve intendersi non opponibile al terzo danneggiato, la Compagnia effettua, solitamente, il pagamento per la differenza. Pertanto fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, fatta 10 la FRANCHIGIA di polizza applicabile, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’importo di 90.

      • Il problema è il modo in cui è posta la domanda “un danno a terzi di 1500 EURO sarà risarcito dalla compagnia”?

        si sarà risarcito per 1500 euro (con recupero di 500 euro dall’assicurato).

        io la interpreto così anche in base a tutte le simulazioni svolte che davano sempre questa come risposta corretta….

        in ogni caso la domanda resta ambigua…

      • Quando il danno, invece, supera la franchigia, l’assicurazione liquida la vittima o le vittime direttamente e fino all’importo indicato dai massimali. Bisogna sempre ricordare, infatti, che la polizza copre fino al raggiungimento dei massimali, se l’importo del danno li supera la differenza sarà a carico dell’assicurato.
        Una volta saldato il danno, siccome la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, la compagnia assicuratrice si rivolgerà al suo cliente per ottenere la restituzione della franchigia che ha versato in sua vece.

  11. la domanda 31 la risposta corretta è la B: Dispositivo dell’art. 1901 Codice Civile

    Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

    Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza(1)(2).

  12. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Prof. Infantino e a tutto il corpo docente per il corso di preparazione all’esame che si è tenuto ieri.
    Ottima organizzazione e competenza da parte di tutti.
    Le lezioni sono state estremamente utili e perfettamente in linea con i temi trattati.

    Grazie

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