Esame IVASS: Tutte le domande della prova scritta del 4 Ottobre 2021


Riceviamo dai candidati all’esame appena usciti dall’Hotel Ergife e pubblichiamo il questionario d’esame di oggi.

Ci scusiamo per la qualità delle immagini, ma è il massimo che abbiamo ricevuto.

Tra circa due settimane sul sito dell’IVASS verrà pubblicata un’area riservata dove visionare in maniera riservata gli esiti della vostra prova.
 
Se volete essere subito avvisati non appena l’IVASS pubblicherà gli esiti registratevi nel box qui a destra, lasciando il vostro indirizzo e-mail.
 
MODULO ASSICURATIVO
 
 
Abbiamo provato a ricostruire le ultime due domande non leggibili come segue:
  • 49. Secondo il Regolamento IVASS n. 40/2018, l’intermediario che vuole fare attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, che adempimenti ha:

A) tra gli altri, effettuare preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale

B) tra gli altri, chiedere autorizzazione a IVASS

C) nessun adempimento

50. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 per il pagamento dei premi relativi a contratti di assicurazione contro i danni:

A) è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi

B) è fatto divieto di ricevere denaro contante relativamente a premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto

C) è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi di qualunque importo

85 thoughts on “Esame IVASS: Tutte le domande della prova scritta del 4 Ottobre 2021

  1. Ciao Federico
    Grazie per la tua risposta.. staremo a vedere..io mi auguro tanto sia giusta la C.. comunque trovo assurdo che nonostante la consultazione non si riesca a capire la risposta corretta…figurati in sede d’esame..senza contare la disparità di livello tra quello del primo giorno e quello del secondo.. boh..trovo non sia corretta una cosa simile per un esame di stato..ad ogni modo incrociamo le dita e in bocca al lupo

    • Come funziona il diritto di recesso di un contratto assicurativo

      Il diritto di recesso può essere esercitato attraverso una raccomandata entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto, oppure dalla data in cui il consumatore riceve il fascicolo informativo sul prodotto già acquistato.

      Il cliente deve:

      – Comunicare la propria decisione o via mail o chiamando l’apposito numero verde;
      – Restituire i documenti assicurativi originali tramite raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del recesso.

      Inoltre, data la maggiore complessità della Polizza vita, l’art.177 del Codice assicurazioni dichiara che il cliente ha la possibilità, in questo caso, di recedere dal contratto entro 30 giorni.

      La Compagnia, a sua volta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, deve rimborsare al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

      Il rimborso non copre necessariamente l’intera somma versata dal contraente. La Compagnia infatti ha il diritto di trattenere:

      – L’imposta sostitutiva dell’IVA,
      – Il contributo SSN,
      – La parte della quota che corrisponde ai giorni in cui il cliente ha beneficiato della copertura assicurativa.

      • Grazie Paolo…in base a quanto scritto da te sembra essere corretta la C…e sinceramente me lo auguro.. il mio dubbio era riferito nella specifica dei contratti a distanza..speriamo dai..e intanto grazie

      • Buongiorno Paolo, grazie per la tua risposta, come interpreteresti l’articolo 56 del codice del consumo allora? Perchè son d’accordo con te con il diritto di recesso in generale, ma specificatamente per i contratti a distanza? Non è più tutelativo?

      • Esatto…è lo stesso mio dubbio…la specifica dei contratti a distanza.. che poi tra B e C sono andata in tilt… in sede d’esame io ho messo B.. cioè che restituisce parzialmente pertanto mi auguro abbia ragione Paolo.. però boh..

      • X Federico:

        l diritto di ripensamento, o diritto di recesso,
        viene concesso nel nostro paese a tutti coloro che stipulino un contratto che prevede la vendita di beni o servizi al di fuori di un punto vendita fisico.

        La normativa sul diritto di ripensamento è stata recepita in Italia nel 1999 e, nell’elenco dei contratti oggetto di tale diritto, sono stati inclusi alcuni servizi finanziari stipulati a distanza, tra i quali rientrano anche le polizze assicurative di Responsabilità Civile e le assicurazioni sulla vita, purchè acquistate telefonicamente oppure tramite il web.
        Il diritto di ripensamento con le modalità previste dalla norma non si applica quindi ai contratti assicurativi stipulati in filiale presso un’agenzia fisica, ma esclusivamente a quelli relativi a compagnie online.

        Un decreto lesiglativo emanato nel 2005 ha prorogato i termini del diritto di ripensamento relativi ai servizi finanziari, comprese le assicurazioni: il cliente ha 14 giorni di tempo, a partire dall’entrata in vigore del contratto, per disdirlo, senza dover addurre alcuna motivazione. Questo termine di 14 giorni è esteso a 30 nel caso di assicurazioni sulla vita.

        Per poter effettuare il diritto di ripensamento come previsto dalla legge, è necessario che il cliente invii, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un modulo con cui viene richiesto il recesso dal contratto ed una dichiarazione che indichi il mancato verificarsi di sinistri nel periodo precedente alla rescissione della polizza; dovrà poi procedere alla restituzione, entro 15 giorni, dei documenti inviati dalla compagnia, nella fattispecie il contrassegno assicurativo e l’eventuale carta verde che autorizza la circolazione del veicolo all’estero con relativa copertura assicurativa. La maggior parte delle compagnie di assicurazioni online indicano sul proprio sito le condizioni specifiche per esercitare il diritto di ripensamento, fornendo a volte anche un fac-simile del modulo che dovrà essere inviato.

        Per quanto riguarda il pagamento del servizio, il consumatore ha diritto al rimborso della somma versata fino a quel momento, esclusa una percentuale del premio annuo proporzionata ai giorni in cui la copertura è stata effettivamente garantita ed escluse le tasse e le spese di gestione generate dal contratto stesso.
        Affinchè il diritto di ripensamento sia esercitabile dal cliente finale, è necessario che la polizza stipulata abbia una durata complessiva maggiore di sei mesi: in caso quindi di assicurazioni di breve validità, quali possono essere quelle di viaggio riferite ad un singolo episodio, o le eventuali polizze temporanee auto o moto di durata inferiore a 180 giorni, tale procedura non ha valore, ed il cliente finale non ha possibilità di recedere dal contratto.

  2. Ciao Riccardo
    La domanda 11 io ho risposto B come te…però ricontrollando ho il dubbio che i contratti a distanza funzionino in modo diverso…cioè che si debba restituire tutto… tu hai trovato qualche riferimento preciso? Grazie e in bocca al lupo per il tuo esame

    • Cial Laura… Io ho trivato un bell’articolo su pensionielavoro.it ‘quando l’assicurazione è a distanza: i cintratti on line o via telefono’
      L’articolo di redazione conferma ke la risp corretta è la B

      • Grazie Ari…questo mi conforta..io ho fatto l’esame ieri e ho messo B… però poi controllando mi e’ venuto il dubbio.. speriamo bene

      • In base all’art.56 del codice del consumo: 1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54.
        Non riesco quindi a capire quale sia la risposta giusta, io ovviamente tifo per la C perchè è quella che ho messo io 🙂

  3. Buona sera Riccardo, mi scuso del ritardo ma ho letto ora tutti i commenti.
    La ringrazio di tutte le risposte messe a disposizione e le volevo chiedere se è sicuro della numero 2…
    Perché mi trovo in difficoltà su quale risposta sia quella esatta… grazie mille

    • Ciao Andrea, mi permetto di darti del tu, anche perché siamo tutti sulla stessa barca e, in maniera del tutto trasparente, posso confessarti che la mia risposta era inizialmente la A, quindi l’ho sbagliata. Avendo controllato sul regolamento citato, poi, ho appurato che c’è scritto nero su bianco quanto riportato nella risposta B, che dunque risulta essere quella corretta. Grazie

      • Ok però non capisco se sbaglio Delle 2 domande devo fare – 2 oppure -0,5 e 0,5 alle domande totali che ho fatto

    • Ogni domanda con risposta corretta vale 1 punto
      Ogni domanda a cui non si risponde 0 punti
      Ogni domanda con risposta sbagliata equivale a – 0,5
      (a parer mio è meglio rispondere a quelle domande a cui si è assolutamente certi della risposta corretta, dove non si è sicuri è meglio non rispondere, lasciare in bianco, perché se no ti tolgono 1/2 punto x ogni risposta sbagliata e si supera la prova con 30 punti)

    • Ciao! Se hai risposto a 33 domande e di queste ne hai sbagliate due devi fare il seguente calcolo:
      31 punti (domande giuste) – 0,5 – 0,5 (le due domande sbagliate) = 30.
      Quindi in questo caso avresti fatto il punteggio minimo necessario per passarlo.

  4. Riccardo innanzitutto ti ringrazio.
    Mi permetto di chiederti:
    Sei certo della risposta alla 37?

    O dei dubbi sulla 39…
    Mi permetto di sottolineare che la risposta dovrebbe essere A.

    Resto in attesa di una tua risposta in merito, ti rinnovo i complimenti.
    Emanuele

    • Ciao Emanuele, grazie a tutta la community, direi, ci stiamo facendo forza di fronte a questo esame così importante per tutti noi. Vengo alle tue domande: sulla 37 non ho certezza, te lo confesso apertamente, pur avendo provato a cercare riferimenti normativi. Il mio ragionamento è stato quello di associare l’assicurazione danni al cd. “principio indennitario”, i.e. non può risarcirti oltre al valore del bene al momento del sinistro e, più in generale, non può consentire un arricchimento, ma al massimo il ripristino della fattispecie così com’era subito prima dell’accadimento (vedi ad esempio il tema del lucro cessante, al massimo ti ridò il fatturato che hai perso, e mi baso su quello che fatturavi mediamente e normalmente quando l’evento dannoso non era occorso). Sulla 39, diversamente, sussiste un riferimento normativo nel Regolamento ISVAP 13/2008, nel quale, per tale istanza, è scritto nero su bianco che sono utilizzati i dati della targa prova (risposta C nella foto soprastante).

      • Ti ringrazio per le risposte (anche veloci) ma comincio a sospettare che la risposta alla 37 sia la B.
        La liquidazione si inserisce nel processo di accertamento del danno, il pagamento é l’effettiva erogazione.
        La A non puó essere perché non sono la stessa cosa e purtroppo nemmeno la C perché la liquidazione riguarda anche i danni.
        Non ho accanimento contro di te, anzi, é che mi sto rendendo conto di aver ragionato come te ma, ahimè, é sbagliata.
        Quindi dovrebbe essere la B ripeto, a mio modesto parere è a bocce ferme.

        Ti ringrazio per la risposta alla 39 (fatta bene! Olé mi hai tolto un dubbio). In bocca al Lupo!!!!

      • Crepi il lupo, innanzitutto! Anche io resto indeciso con la B, purtroppo nel frattempo non sono ancora riuscito a dirimere il dubbio. Grazie

    • Reg. ISVAP 13/2008
      Sezione II – Certificato di assicurazione
      Art. 6 – (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)
      2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica. 24 novembre 2001, n. 474 contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.

  5. Salve a tutti, sono contento di osservare questa estensione di altruismo, come già detto da un scrivente…ma mi chiedo, non sarà un tantino controproducente avere così in latgo anticipo (x coloro vhe non hanno ancora sostenuto l’esame) avere le domande e già le risposte…?

    • Ciao ARi, concordo con te sul fatto che è da pazzi mettersi a fotografare durante un esame di Stato, infrangendo le regole, in primis, ma ancor più rischiando la squalifica (e/o ogni altro provvedimento sanzionatorio, che immagino ci sia, ma non conosco in toto). Personalmente giovedì 7 ottobre terrò il telefono ben spento in saccoccia. Per quanto concerne le domande, come già evidenziato in calce da alcuni che hanno sostenuto l’esame, ovviamente nelle giornate successive, a partire da quella odierna, i test d’esame saranno diversi da quello di ieri. Tieni anche presente che, come sottolineato da alcuni che l’hanno sostenuto, le domande stesse riportano ordini di risposta A-B-C disposti in maniera casuale, per evitare, giustamente, il “copiaticcio” stile scuole medie-superiori. Io la vedo così: è stato un esercizio che ha consentito a chi si sta preparando di testare il proprio livello e provare per l’ennesima volta un vero testo di esame, comprendendone il livello, il tono delle domande, lo span di argomenti, etc. Siamo noi artefici del nostro destino, dobbiamo farci trovare pronti su tutto il panorama di argomenti, non potranno realizzare test di esame progressivamente più difficili di giorno in giorno fino all’8 ottobre, altrimenti penalizzerebbero ingiustamente chi ha un cognome che inizia per S-T-Z, etc. Il livello di esame deve essere, pur cambiando le domande, più o meno il medesimo nel corso delle 5 giornate previste, è una prova di Stato, qui facciamo tutti sul serio, candidati e commissione.

      • Credo che di base le domande siano queste, L hanno scorso ha partecipato in mio collega è L esame a causa covid si è svolto, anche in quel caso in più gg, ma le domande erano quelle con una variazione di 6 7 domande di riserva. Infatti se guardate le domande dell anno scorso sono 50 non 250 ovvero 50 per i rispettivi 5 gg d esame

      • Vi parlo della mia esperienza personale.
        Lunedì ero in aula ed ho svolto l’esame.
        Per il risultato non dico nulla finché non sarà ufficiale….
        Vi assicuro che le difficoltà in aula aumentano in maniera esponenziale.
        Poi, ho studiato anche sui test degli scorsi anni e Vi assicuro che quelli dello scorso anno erano diversi per ogni giornata (qualche domanda era simile, ma non troppo).
        La verità é che bisogna studiare tanto e non sempre basta e non sempre si ha il tempo di studiare.
        In bocca al lupo a chi sarà in aula in questi giorni…

      • Vero è caro Riccardo, e ti ringrazio x la risposta intelligente e onesta che ho avuto il piacere di leggere da parte tua (e anche gli altri), che se i candidati non dormono sono sicuro neanche quelli dell’Ivass, lo fanno. Difatti io più che altro pensavo ad un trascorso che, nn so se ricordi, successe alcuni anni fa in una prova d’esame di maturità che la prova è trapelata in anticipo rispetto alla sessione d’esame e l’esame stesso ne è stato inficiato. La commissione ha cambiato la prova intera per tutto il Paese. Ora è chiaro che x questa prova forse una cosa simile non succederà ma spero che non ci siano altri provvedimenti come l’annullamento dell’intera seduta d’esame. Più che altro nel rispetto di coloro che durante la prima giornata di prove non sono passati e che potrebbero venire a conoscenza di questo ‘bonus’ (in più, per altri) e che loro stessi non ne hanno potuto beneficiare seppur in minima parte… Sarebbe inoltre, anche uno spreco di tempo e di risorse, per il costo del transfert sostenuto fino ad oggi per chi viene da fuori Roma… Con queste cose non si scherza… Non voglio fare lo jettatore ma ho voluto condividere con voi questo mio pensiero visto che mi riguarda da vicino… Anke io ho la prova giov 7…

    • a mio parere , assolutamente no, è bello e costruttivo confrontarsi e condividere opinioni in un cosi’ importante esame e “scalino” della ns vita professionale e non solo. Buon lavoro a tutti!

      • Dario scusami le domande pubblicate dell anno scorso sono 57 e quindi ho pensato che buona parte siano queste

    • 1. Il differimento della prestazione in una polizza vita consiste: A) nel lasciare il capitale maturato in gestione all’assicuratore e posticipare la sua liquidazione di un certo numero di anni
      9. In riferimento alle regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi previste dal Regolamento IVASS n. 40/2018, le informazioni da fornire ai clienti sul prodotto possono utilizzare il nome dell’autorità di vigilanza competente? A) No, per evitare di indicare o suggerire che essa avalli o approvi i prodotti d’investimento assicurativi distribuiti
      10. Ai sensi dell’articolo 1742 del Codice Civile, col contratto di agenzia: B) Una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata
      25. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008, allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di concorrenza nell’offerta di prodotti assicurativi RC Auto nonché un adeguato livello di informativa a favore dei soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo assicurativo in relazione ai contenuti contrattuali ed ai premi praticati, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet: C) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni, le condizioni generali e speciali di polizza e il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato
      41. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, al fine di proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari acquisiscono dal contraente: A) le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze assicurative

  6. Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell’attestazione sullo stato del rischio.

    Risposta C

    Saluti

    • Ciao Marco, sono sicuro delle risposte nel limite della mia preparazione e nel limite di tutte e sole le risposte oggettivamente verificabili su codici e regolamenti. Le ho messe non per mira di palesar saccenteria, quanto piuttosto per confrontarmi con tutti voi e instaurare un dialogo vivo e costruttivo. Non sono “certificate o validate”, per rispondere nel merito specifico della tua domanda.

    • 2. In ogni caso, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
      a) l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del decreto;

  7. 1. A
    2. B
    3. B
    4. B
    5. B
    6. A
    7. B
    8. A
    9. A
    10. B
    11. B
    12. A
    13. A
    14. B
    15. B
    16. C
    17. A
    18. A
    19. B
    20. B
    21. B
    22. B
    23. B
    24. A
    25. C
    26. C
    27. C
    28. B
    29. C
    30. B
    31. C
    32. C
    33. C
    34. A
    35. A
    36. C
    37. C
    38. A
    39. C
    40. A
    41. A
    42. B
    43. B
    44. A
    45. B
    46. B
    47. C
    48. A

    • Grazie mille per il lavoro fatto.
      Potresti ricontrollare la domanda 19?
      La risposta esatta dovrebbe essere la C (CU18)

      • Typo nel riportare la risposta corretta, scusami. Attenzione a non pensare che senza documenti si parta dalla 14. Assolutamente no: si parte dalla CU 18. Risposta C. Grazie per aver segnalato l’errore di typing.

      • Magari! 🙂 Ne ho azzeccate 43 su 50, ovviamente ho riportato le risposte corrette dopo averle debitamente verificate all’interno dei vari regolamenti e codici.

    • – 49: A (art. 74 comma 3 lettera a del Reg. 40/2018)
      – 50: B (da aggiungere eccezione su contratti RC Auto, che nella domanda “recuperata” è mancante)

    • Ciao, scusate ..domanda 19 : LA RISPOSTA È C , cu 18 se assicuro senza libretto una auto in tariffa di ingresso, con libretto e’ Cu14, ma la risposta B ossia cu 10, non c’entra nulla..credo sia un errore di trascrizione.

      • Art.1893 c.c.
        ….Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e’ ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

      • Ornella credo che tu ti confonda con l’articolo 1892 c.c. che tratta il caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rese CON dolo o colpa grave. Nel caso di solo o colpa grave è contemplato l’annullamento del contratto.

    • Ciao Riccardo, in merito alla risposta 37, hai trovato una fonte certa che definisca la risposta corretta? Non sono convinta che la differenza stia nei rami danni e vita, quanto piuttosto in due fasi diverse del processo liquidativo

      • Ciao Michela, personalmente non ho trovato un riferimento oggettivo e sono, dunque, ancora alla ricerca della verità. È possibilissimo che sia come dici tu, guarda, sono molto curioso di scoprirlo. Mi dispiace, grazie.

    • Abbiamo provato a ricostruire le ultime due domande non leggibili come segue:

      49. Secondo il Regolamento IVASS n. 40/2018, l’intermediario che vuole fare attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, che adempimenti ha:
      A) tra gli altri, effettuare preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale

      B) tra gli altri, chiedere autorizzazione a IVASS

      C) nessun adempimento

      50. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 per il pagamento dei premi relativi a contratti di assicurazione contro i danni:

      A) è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi

      B) è fatto divieto di ricevere denaro contante relativamente a premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto

      C) è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi di qualunque importo

      • La risposta alla domanda numero 50 è chiaramente la B, ma va aggiunta l’eccezione relativa alla responsabilità civile auto veicoli per la quale non sussiste il tetto di 750 €, bensì la soglia del pagamento in contanti stabilita per legge.per la precisione quest’ultima è pari a 2000 € fino al 31 dicembre 2021, per passare a 1000 € a partire dal 1 gennaio 2022.

Rispondi a Emanuele Cancella risposta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...