Con la speranza di farvi cosa gradita e nello scusarci anticipatamente per eventuali errori nella correzione, vi riportiamo (a titolo puramente indicativo e nell’attesa della correzione ufficiale da parte dell’IVASS) le domande somministrate (per il modulo assicurativo) con l’indicazione della sola risposta da noi ritenuta corretta.
Per scaricare le risposte potete cliccare qui e sull’immagine di seguito.
Ho notato l’assoluta mancanza di quesiti sulla normativa Solvency II° e la scarsezza dei riferimenti ai regolamenti IVASS…
Che l’Istituto di Vigilanza stia ricalibrando l’asse delle domande più verso gli argomenti tecnici – assicurativi?
Rimane predominante però il numero dei quesiti sul diritto civile…
Ho la netta sensazione che questa volta la percentuale degli idonei si eleverà di molto rispetto agli anni passati. Lo spero.
PS: errata corrige – la chiusura di quello che ho scritto naturalmente deve essere corretta con
…. ci fossero stati casi di sopravvenienza di figli di Tizio oppure ingiuria….
Scusate ma sulla 7 ci sono parecchie perplessità. Perchè è vero che la verifica va effettuata anche su operazioni occasionali (importo fissato dalla normativa a 15.000,00 €), ma se si tratta di operazioni frazionate riportabili ad un’unica operazioni, la verifica va fatta a prescindere dall’importo. Es: stessa operazione occasionale volta al riciclaggio: la società Pippo srl, stipula enne polizze (quindi enne operazioni contestuali) da 5.000,00 €: la verifica va effettuata senza alcun dubbio!
concordo con Antonio, vedi miei commenti sotto.
3.1. L’ambito applicativo
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, l’obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere osservato dal
professionista nello svolgimento della propria attività (in forma individuale, associata o societaria):
a) ogni qualvolta la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di
importo pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando esegue prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, a prescindere dal
fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o
frazionate;
c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile10;
d) quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da qualsiasi
deroga, esenzione o soglia applicabile;
RIPORTO LA NORMATIVA CORRETTA:
ezione I
Art. 17.
Disposizioni generali (4)
1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale:
a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all’articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l’entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attività svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l’ammontare dell’operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
6) l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
Secondo me, resta il fatto che la dicitura “per qualsiasi importo” NON è corretta. Mentre è assolutamente corretto che “all’inizio del rapporto continuativo” vige l’obbligo di adeguata verifica.
sì Gabriele, avrei risposto anche io così, ma quel “tra l’altro” non presuppone la cosa certa da fare, ma presuppone un qualcosa che si deve fare in più. si sta solo discutendo il fatto che la domanda trae in inganno.
e comunque ripeto che nella domanda non si parla di obbligo, ma quando “tra l’altro” deve essere effettuata l’adeguata verifica…
Secondo me l’espressione “tra l’altro” è da interpretare nel senso di “non esclusivamente”; cioè a dire che l’adeguata verifica non è obbligatoria solo “all’inizio di un rapporto continuativo”, ma anche in altre circostanze.
mi sembra che si stia andando un po’ ad interpretazione..e su una normativa del genere non si può andare ad interpretazione..
Tra l’altro in italiano vuol dire “tra le altre cose, inoltre, per di più”, quindi non “cosa è obbligatorio fare”..
REGOLAMENTO IVASS 4/2018:
Sezione
II.
Obblighi di adeguata verifica della clientela
Articolo
32
(Principi generali)
1. I soggetti che forniscono beni o prestano servizi connessi al funzionamento, all’organizzazione e
all’amministrazione delle imprese e degli intermediari assicurativi sono esclusi dall’adeguata verifica.
2. Le attività di adeguata verifica, di cui alle lettere da a) ad e) del successivo articolo 33, comma 1,
sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:
a) quando si instaura un rapporto continuativo, viene designato un beneficiario o viene liquidata la
prestazione;
b) quando viene eseguita un’operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione
o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni frazionate;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti
anomali emanati dall’UIF in base al decreto antiriciclaggio;
d) quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione
precedentemente acquisite dalla clientela.
3. Le imprese adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei
clienti già acquisiti in caso di mutato livello di rischio di riciclaggio ad essi associato.
L’obbligatorietà è espressa tutta dal verbo “devono”.
Se si considera che la risposta C è indiscutibilmente corretta e che la risposta A contiene un elemento (“qualsiasi importo”) palesemente sbagliato, francamente non mi pare ci siano margini di interpretazione, nè ambiguità della domanda.
Le domande non devono essere “interpretate”, se la domanda non è chiara, e vista la discussione in corso è più che palese che non lo sia, come può esserlo la risposta? Se la domanda è fatta per far “cadere” in inganno gli esaminandi non è accettabile, non è serio. Bastava omettere il “tra l’atro” e non ne avremmo discusso! Vedrò se ci siano o meno i margini per un eventuale ricorso, nel caso in cui non venga valutata positivamente la mia risposta.
Ottimo Francesco: io la penso come te! Il tra l’altro è inserito per trabocchetto o perché la normativa prevede un obbligo assoluto (verifica nei rapporti continuativi) e degli obblighi ulteriori di verifica: nei rapporti occasionali se vi sia la ragionevole certezza che l’operazione sia finalizzata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, derivando da soglie (15.000 euro), eccezioni e quant’altro? Tra l’altro in italiano significa inoltre, tra le diverse opzioni…etc. etc….Dai su, la domanda è formulata male e quindi le risposte potrebbero essere entrambe valide senza che l’una escluda l’altra: io con 29.5 farei sicuramente ricorso!
Anche per me quella risposta che include il “per qualsiasi importo” non va bene. Potrebbe essere riletta come “Tutte le operazioni occasionali”, il che non è vero mentre nei rapporti continuativi è sempre vero.
assolutamente, il “tra l’altro” indica un qualcosa che va oltre il normale controllo, se un cliente versa per 3 mesi 100 euro mensili e al quarto mese versa 8.000 euro, può benissimo sorgere il dubbi di adeguata verifica, infatti osservando la nascita dubbio/sospetto la normativa sancisce che si ha obbligo di verificare.
Infatti Leonardo…quello che ci avrebbe indotto in eventuale errore, è proprio quel tra l’altro…che dovrebbe far riferimento a qualcosa che esorbiti dal normale controllo (che deve avvenire nei rapporti continuativi)…più leggo e rileggo, più mi convinco che la domanda sia stata posta in maniera erronea…e cmq a questo punto, attendiamo l’IVASS e poi decideremo il da farsi…io con 29.5, non reputerei di escludere il ricorso…anzi!
Ma se uno volesse fare ricorso per la domanda 17, cosa dovrebbe fare?
Io continuo a ritenere molto chiara la domanda, così come il significato di “tra l’altro”: poiché in materia di antiriciclaggio l’adeguata verifica si rende necessaria in diverse fattispecie (come dispone la normativa che riporta Antonio), il quesito chiede semplicemente di indicare una (tra le varie) fattispecie che richiede obbligatoriamente l’adeguata verifica. E l’unica risposta pienamente corretta è la C.
La A, per come ci viene proposta (quindi senza considerazioni e valutazioni aggiuntive che la modificano) contiene un errore: “qualsiasi importo”.
Io ho una perplessità sulla domanda sul mandato con rappresentanza.
Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante.
Art 1704 cc e rinvio al capo vi titolo ii art 635.
Credo che la risposta agisce in nome del mandante sia parzialmente esatta mancando del fatto che agisce anche nell’interesse del mandante,quindi per conto.
Infatti, mi sono concentrata su quella domanda in cui manca il secondo elemento essenziale”per conto”. L’ho sbagliata proprio per quello!
Credo che il punto fondamentale sia il fatto che il mandato presuppone sempre che il mandatario agisca “per conto” del mandante; non sempre invece può agire “in nome” del mandante. Quindi si può omettere “per conto di”, perché è sempre implicito.
Tenendo conto dell’osservazione di Gabriele allora nella domanda relativa alla cancellazione Rui è corretta anche la risposta mancato pagamento contributo di Vigilanza in quanto la diffida da parte dell’IVASS è atto dovuto quindi è implicito che dopo 30 gg previa diffida l’IVASS dispine la cancellazione
In caso di mancato versamento del Contributo di Vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’Ivass avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art.113, comma 1, lettera e) del D. lgs. 209/2005, nonché l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3.
Quindi, trascorsi 30 giorni, non viene disposta la cancellazione: viene avviata la procedura; tuttavia se dopo la diffida il pagamento viene regolarizzato, la cancellazione non ha luogo. La risposta A secondo me non è corretta.
Nella domanda non si parla di cancellazione immediata…inoltre nel caso dopo la diffida non fosse pagato il contributo l’IVASS procederà alla cancellazione..
Credo la domanda desse adito ad entrambe le risposte.
Potreste spiegarmi la numero 38?! Perche è polizze ramo danni e non capitalizzazione? Grazie mille in anticipo.
Perché le compagnie assicurative non possono imporre la vendita esclusiva agli agenti dapprima delle polizze rcauto (l 248/2006) e più tardi delle polizze ramo danni (l 40/2007).
Per cortesia mi spiegate perché è corretta la risposta D nella domanda 36.
Non trovo niente a riguardo sul manuale.
Grazie
È corretta perché il Diritto vuole e tende a privilegiare le clausole “frutto di trattativa individuale”. Nel manuale si trova nella parte sulla Tutela del consumatore, se non sbaglio, in tema di clausole vessatorie.
Giusta la risposta C: Art. 1342 codice civile
Pubblicherete anche quelle del Riassicurativo?
Non le abbiamo. Chi le avesse può inviarle a info@insurancelab.it?
Buon pomeriggio, avrei una domanda: é mai successo che poi all’ufficialita delle risposte corrette voi abbiate sbagliato qualche risposta ?
Ve lo domando perché stando così l’avrei superato…
(Tra l’altro per la domanda n50 continuo a ritenere corretto 1,6…però va bene uguale).
Purtroppo la risposta è 1.
In presenza di rendimento minimo trattenuto, l’aliquota di retrocessione viene applicata se superiore al trattenuto minimo.
Non sono d’accordo: la aliquota di retrocessione viene sempre calcolata (e se inferiore al tasso tecnico viene retrocesso il tasso tecnico)
Ambrogio, ha ragione Lorenzi tutta la vita. Il calcolo da fare è: rendimento gestione 2% con retrocessione 80% sarebbe 1,6%. Siccome però il minimo da trattenere deve essere 1% il risultato definitivo è 2% “lordo” – 1% minimo trattenuto= 1% “netto”. Essendo il tasso tecnico 0 non è nemmeno da prendere in considerazione. Fidati è così
Simone non sono d’accordo: se la Gestione Separata ha reso 2%….-1%trattenuto= 1%retrocesso al cliente ( così come dici) non consideri la aliquota di retrocessione dell’80% del rendimento della gestione….
a mio parere il “rendimento minimo trattenuto dalla compagnia” non sono altro che le spese di gestione della gestione separata….che però sono già decurtate dal rendimento della gestione, dunque così come il tasso tecnico anche “il rendimento minimo trattenuto) é superfluo alla risposta esatta.
Mi sbaglierò (ma principalmente vorrei capire😃)…
Per me la risposta esatta non c’era. Rendimento gestione 2% – minimo trattenuto 1% = 1% ma poiché al cliente retrocedo l’80% al netto dei costi dovrebbe risultare una rivalutazione di 0,8%.
Buongiorno, io non ho risposto alla domanda 50 perchè sono convinto che la risposta giusta non c’era; si parla di rivalutazione spettante al contratto (il contratto ha un contraente/assicurato a cui spetta il rendimento sul contratto, scusate il gioco di parole) pertanto al rendimento del 2%, detratto l’1% trattenuto dalla Compagnia, si applica l’80% del restante 1%, risultato finale 0,8%…. sono d’accordo con Vincenzo. Grazie.
Diego OFFEN
Buonasera, in un altro sito per intermediari, come risposta alla domanda 8 viene data come esatta l’opzione b e non A come indicato da voi.
Quale delle due è corretta?
Saluti
Confermiamo la A. Guardi l’art. 13 del Codice delle Assicurazioni.
Grazie
manca una domanda sul codice consumo sul marchio e vien ripetuta due volte un’altra domanda
Abbiamo corretto il file pubblicato. Lo scarichi cliccando sui link presenti nell’articolo e dovrebbe trovare la domanda mancante e la risposta esatta alla domanda n. 20.
per come è posta la domanda n. 7 il dubbio è forte tra risposta A e risposta C 😮
il fatto che ci sia quel “tra l’altro”, non induce a pensare che la risposta corretta sia la A in quanto, è vero sì che l’adeguata verifica va fatta quando si instaura un rapporto continuativo, ma, tra l’altro appunto, va fatta anche occasionalmente quando il cliente mobilità mezzi di pagamento di qualsiasi importo.
cosa ne pensate?
grazie mille.
Io credo che l’errore sia nel “per qualsiasi importo”. Ci sono dei limiti ben precisi
Penso che l’errore sia in “qualunque importo”, da regolamento mi sembra che nei rapporti occasionali sia solo se di importo superiore a 15.000€
Anche secondo me il “tra l’altro” induceva a rispondere “A”, come riportato “tra l’altro” nell’art.1 del d.lgs n. 231 del 21 nov. 2007, è chiaro che in presenza di un rapporto continuativo sia necessaria e non “tra l’altro”!!!
è vero che si parla dei 15.000 euro, ma è anche vero che poi la normativa prosegue e parla di movimentazioni di mezzi di pagamento di qualsiasi importo, per quello secondo me il “tra l’altro” è un pò ambiguo e la risposta è border line…
RIPORTO LA NORMATIVA CORRETTA: (ART.17 D.LGS. 231 del 2017 e successive modifiche):
d) quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.
(QUINDI ANCHE NEL CASO DI OPERAZIONE OCCASIONALE, A PRESCINDERE DALL’IMPORTO). La domanda è posta male, perchè non dice “quando è obbligatoria” (nei rapporti continuativi), ma quando devono essere tra l’altro effettuate…e dunque anche nel caso di operazioni occasionali a prescindere dall’importo (se c’è il sospetto che la movimentazione di denaro, abbia a che fare con terrorismo o riciclaggio).
A questo punto entrambe le risposte potrebbero andar bene, nel senso che sono corrette e l’una non esclude l’altra.
COME LA METTIAMO?
continuo ad essere d’accordo con Antonio!
Personalmente la penso come Antonio, sono corrette entrambe…per mezzo punto mi sto giocando l’esame, molto dipende da questo quesito…è una domanda da ricorso questa.
Luca, io come te…alla luce attuale sarei a 29.5: se la risposta al quesito di cui dibattiamo fosse quella che abbiamo dato noi, io sarei dentro come te! Nessuno ci supporta?:-)
Siamo nella stessa situazione Antonio, io sto come te…identico. Per me sono entrambe giuste e non so su quale base una sia più giusta dell’altra, dal momento che una non esclude l’altra. Ho una domanda dubbia anche sulla cancellazione degli intermediari dal RUI. C’è un comunicato IVASS datato 2017, in cui specifica che il versamento del contributo di vigilanza deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, pena cancellazione dal RUI. Proverò a fare ricorso in ogni caso. Non passare l’esame per mezzo punto è una beffa inaudita.
Anche io mi sto giocando il passaggio per questa domanda, è possibile che tengano giuste due risposte?
Idem come Antonio e Luca per questa domanda mi sto giocando l’esame.
LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COME SI EVINCE DAL DECRETO 2017 CITATO, AVVIENE NON DIRETTAMENTE MA ” PREVIA DIFFIDA”.
LA RISPOSTA NON SAREBBE CORRETTA. CORRETTA E’ INVECE PERDITA DI UNO DEI REQUISITI DELL’ISCRIZIONE COME PREVEDE IL REGOLAMENTO IVASS
Nella domanda non si parla di cancellazione immediata, bensì solo di cancellazione. Secondo me entrambe le risposte vanno considerate come corrette. E in caso negativo anche io farò ricorso poiché sono “appesa” proprio x questo questito.
Con 29.5, il ricorso è giusto: alcune domande, perché mal formulate, lasciano più di qualche dubbio nelle risposte, che non sono nette e scontate
Ragazzi secondo me il ricorso non sta in piedi.
La risposta è ‘perdita di almeno uno dei requisiti essenziali’ perché la domanda menziona in maniera specifica il codice delle Assicirazioni… mentre i 30gg dal mancato pagamento del contributo di vigilanza sono definiti a mezzo di un regolamento Ivass (ora onestamente non ricordo il numero).
c’è due volte la domanda sul professionista (art 18 codice consumo)
manca invece la domanda sulla pratica commerciale di esibire un marchio di fiducia
vista la modifica grazie
Abbiamo corretto il file pubblicato. Lo scarichi cliccando sui link presenti nell’articolo e dovrebbe trovare la domanda mancante e la risposta esatta alla domanda n. 20.
avete inserito doppie le domande nr 5 e nr 45 sul quesito relativo all’art. 18 del codice del consumo definizione di professionista.
Abbiamo corretto il file pubblicato. Lo scarichi cliccando sui link presenti nell’articolo e dovrebbe trovare la domanda mancante e la risposta esatta alla domanda n. 20.
Sono state già corrette . Ricliccando sul file trova quelle aggiornate
Buongiorno , mi permetto di rappresentarvi che probabilmente al punto 5 è stata ripetuta la domanda ( e quindi la risposta ) del punto 45. Mancherebbe in effetti la seguente domanda : “Ai sensi del codice del Consumo , come viene considerata la pratica commerciale di esibire un marchio di fiducia …..senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione ?” ; all’art. 20 invece risultano evidenziate in giallo tutte e tre le risposte
Abbiamo corretto il file pubblicato. Lo scarichi cliccando sui link presenti nell’articolo e dovrebbe trovare la domanda mancante e la risposta esatta alla domanda n. 20.
Grazie e buon lavoro