Errata corrige Manuale “Intermediario Assicurativo e Riassicurativo” ed. 2018


Vi segnaliamo un breve elenco di refusi presenti nell’edizione 2018 appena pubblicata di cui ci siamo accorti:

A pag. 47 la risposta esatta alla domanda n. 15 è la A. Modificare quindi il commento alla domanda come segue:

15 Risposta esatta: A

L’impresa deve anzitutto inviare una comunicazione all’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, che informerà poi l’IVASS. L’impresa potrà iniziare ad operare al massimo entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’IVASS della comunicazione dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza.

 

A pag. 107 modificare l’inizio del penultimo capoverso come segue:

In base al regolamento IVASS n. 1/2013 sono gli stessi Servizi dell’IVASS che…

 

A pag. 157 (o a pag. 156 dell’edizione precedente 2017) eliminare quanto segue:

Se ad esempio il valore finale è superiore del 20% rispetto a quello assicurato l’indennizzo verrà ridotto del 20%. Se per esempio il valore finale di un bene è di 125.000 euro e il valore assicurato è di 100.000 euro, in caso di danno totale l’indennizzo sarà 100.000 – 20% = 80.000.

In caso di danno parziale, per esempio pari al 50%, l’indennizzo sarà uguale al 50% del valore assicurato (100.000 × 50% = 50.000), al quale va sottratta una somma pari alla percentuale di sottoassicurazione del 20% (50.000 – 10.000) e, quindi, sarà uguale a 40.000 euro.

La formula per calcolare l’indennizzo sarà la seguente:

Indennizzo = Danno × Somma Assicurata/Valore Effettivo

 

e sostituire come segue:

In caso di danno parziale la formula per calcolare l’indennizzo sarà la seguente:

Indennizzo = Danno x Somma Assicurata/Valore Effettivo

Se ad esempio il valore effettivo di un immobile è di € 200.000 ed è assicurato al 50% per € 100.000, in caso di danno parziale pari a € 50.000, all’indennizzo andrà sottratta una somma pari alla percentuale di sottoassicurazione del 50% e, quindi, sarà uguale a € 25.000.

Indennizzo = 50.000 x 100.000 / 200.000 = 25.000

 

In caso di danno totale (es. l’immobile di € 200.000 va interamente distrutto) l’assicuratore pagherà invece un indennizzo pari e limitato all’intera somma assicurata di € 100.000.

Indennizzo = 200.000 x 100.000 / 200.000 = 100.000

 

In caso di danno totale, la regola proporzionale è inutile applicarla perchè di fatto non viene violata in quanto il valore riconosciuto e che l’assicurato percepirà è il massimo della somma assicurata in polizza ovvero € 100.000 euro rispettosa del premio pagato in relazione a quel massimale che va legittimamente riconosciuto.

 

A pag. 204 modificare la risposta esatta della domanda n. 13 da A ad C e non modificare il commento alla risposta.

 

A pag. 255 eliminare la seguente frase del secondo capoverso:

La sospensione non è possibile per quei veicoli come i motocicli, i ciclomotori e i natanti che hanno un uso stagionale;

 

A pag. 433 alla domanda 30 modificare “polizza temporanea caso morte” con “polizza vita”

 

A pag. 441 modificare la risposta esatta della domanda n. 54 da B ad A e non modificare il commento alla risposta.

 

A pag. 777 modificare la risposta esatta della domanda n. 19 da C ad A.

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon ripasso in questi ultimi giorni di studio prima dell’esame.

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